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Polisportiva.com
Guida · aggiornata al 21 agosto 2026

Compensi sportivi fino a 15.000 euro: come funziona davvero l’esenzione

La soglia dei 15.000 euro esiste, ed è scritta in legge. Il problema è che vale solo per il fisco: la previdenza ha una soglia sua, più bassa.

Prima di tutto il resto: questa pagina non è una consulenza. Spiega il quadro delle regole e vi dice dove sono scritte, così sapete cosa chiedere. Il calcolo sul singolo collaboratore, con la sua posizione e i suoi altri redditi, lo fa il vostro consulente del lavoro o il commercialista. Non fatelo da soli con una pagina web in mano, nemmeno con questa.

Diciamo anche una cosa sul metodo: qui sotto ogni cifra ha accanto l’articolo di legge da cui viene. Dove non siamo riusciti a verificare un numero su fonte ufficiale, il numero non c’è, e ve lo diciamo.

Chi è il «lavoratore sportivo»

La definizione sta nell’articolo 25 del D.lgs. 36/2021. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, nell’ambito di federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e società o associazioni sportive.

Restano fuori le professioni il cui titolo nasce fuori dall’ordinamento sportivo e che richiedono l’iscrizione a un albo: il medico sociale, per capirci, non è un lavoratore sportivo per questa norma.

In che forma si può inquadrare

Sempre l’articolo 25 prevede due strade:

  1. Lavoro subordinatoIl rapporto di lavoro dipendente classico.
  2. Lavoro autonomoComprese le collaborazioni coordinate e continuative — le co.co.co. — che nell’area del dilettantismo sono la forma più diffusa.

Quale delle due sia quella giusta non lo decidete voi in base a cosa costa meno: dipende da come si svolge davvero la prestazione. I contratti collettivi di federazione possono fissare gli indici per distinguerle. Questa è una scelta da fare con il consulente, ed è la scelta da cui dipende tutto il resto.

La soglia fiscale: 15.000 euro

L’articolo 36, comma 6 del D.lgs. 36/2021 dice, testualmente, che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Due parole vanno lette bene. Complessivo annuo: è il totale dei compensi sportivi dilettantistici della persona nell’anno solare, non quello che avete pagato voi. E base imponibile: la soglia agisce prima, sulla formazione dell’imponibile, non è una detrazione che si recupera dopo.

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul punto con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, chiarendo che la soglia opera «a monte» sulla determinazione della base imponibile e si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata: subordinato, autonomo o co.co.co., la soglia è quella.

Sopra la soglia si tassa tutto o solo l’eccedenza?

Solo l’eccedenza. La norma esclude dalla base imponibile i compensi «fino all’importo» di 15.000 euro: superare la soglia non fa tornare imponibili i primi 15.000. Entra in imponibile la parte che sta sopra.

Come quella parte venga poi tassata in concreto — con quale categoria di reddito, quali ritenute, quali adempimenti in dichiarazione — dipende dalla forma contrattuale scelta e dalla posizione del collaboratore. Su questo non diamo numeri: è esattamente il punto da portare al consulente del lavoro.

La previdenza è un’altra cosa, e ha un’altra soglia

Questo è l’errore più comune che si vede. Molti danno per scontato che sotto i 15.000 euro non si paghi nulla. Non è così: quella è la soglia fiscale. La contribuzione previdenziale segue regole proprie e parte molto prima.

L’articolo 35, comma 8-bis del D.lgs. 36/2021 stabilisce che la contribuzione è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Sopra quella cifra scattano gli obblighi contributivi, anche se dal punto di vista fiscale il compenso è ancora sotto i 15.000 e quindi non imponibile.

Il comma 8-ter dello stesso articolo prevede poi che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione sia dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. È una misura a termine: nel 2028, se non interviene una proroga, quella riduzione non c’è più.

Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo l’iscrizione è alla Gestione separata INPS. Le aliquote non le trovate qui apposta: cambiano di anno in anno, dipendono dal fatto che la persona sia già assicurata altrove e dalla forma del rapporto. Sono un dato da prendere aggiornato dal vostro consulente o dalla circolare INPS dell’anno in corso, non da un articolo.

Cosa deve fare la società, in pratica

Gli adempimenti stanno nell’articolo 28 del D.lgs. 36/2021, e la logica è che passa quasi tutto dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

  1. Comunicazione al RegistroI dati necessari a individuare il rapporto di lavoro sportivo vanno comunicati al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Questa comunicazione sostituisce quella al centro per l’impiego, ed è resa disponibile a INPS e INAIL.
  2. Libro unico del lavoroL’obbligo può essere assolto in via telematica, in un’apposita sezione dello stesso Registro.
  3. Prospetto pagaSe il compenso annuale non supera 15.000 euro, l’articolo 28 non ne impone l’emissione.
  4. Contratto e tracciabilitàIl rapporto va messo per iscritto e i pagamenti vanno fatti con strumenti tracciabili. Non è formalismo: è l’unica cosa che vi difende se qualcuno chiede conto di quei compensi.

Le scadenze e le modalità operative delle comunicazioni periodiche — quando si invia, con che flusso, entro che giorno — non le riportiamo: sono la parte che cambia più spesso e vanno verificate con il consulente del lavoro sulle istruzioni in vigore in quel momento.

L’autocertificazione del collaboratore: sì, è prevista

È il pezzo che tiene in piedi tutto il meccanismo, e molte società non lo raccolgono. Voi sapete quanto avete pagato voi. Non sapete quanto ha incassato quella persona dalle altre società per cui allena. E la soglia dei 15.000 euro è complessiva.

Per questo l’articolo 36, comma 6-bis prevede che all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilasci un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Tradotto in pratica: è il collaboratore a dichiararvi a che punto è della sua soglia, e voi vi regolate su quella dichiarazione. Fatevela dare al momento del pagamento, come dice la norma, e conservatela. Un foglio firmato per ogni pagamento è noioso; spiegare tre anni dopo perché non avete trattenuto nulla, senza avere quel foglio, lo è molto di più.

Restate aggiornati

Questa è materia che si muove

La Riforma dello Sport ha già cambiato più volte pelle, la riduzione contributiva scade a fine 2027 e l’Agenzia delle Entrate ha rimesso mano ai chiarimenti ad agosto 2026. Quando cambia qualcosa che riguarda i compensi sportivi, vi scriviamo. E nient’altro.

Avvisatemi quando cambia

Questa guida spiega il quadro normativo del lavoro sportivo dilettantistico e indica le fonti da cui provengono le cifre citate: D.lgs. 36/2021 (articoli 25, 28, 35, 36) e circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Non è una consulenza fiscale né una consulenza del lavoro e non sostituisce il parere di un professionista abilitato. L’inquadramento del singolo collaboratore, il calcolo delle imposte e dei contributi, le aliquote applicabili e le scadenze degli adempimenti vanno verificati caso per caso con il vostro consulente del lavoro o commercialista. Nessuna responsabilità è assunta per decisioni prese sulla base di questa pagina.