Compensi sportivi fino a 15.000 euro: come funziona davvero l’esenzione
La soglia dei 15.000 euro esiste, ed è scritta in legge. Il problema è che vale solo per il fisco: la previdenza ha una soglia sua, più bassa.
Prima di tutto il resto: questa pagina non è una consulenza. Spiega il quadro delle regole e vi dice dove sono scritte, così sapete cosa chiedere. Il calcolo sul singolo collaboratore, con la sua posizione e i suoi altri redditi, lo fa il vostro consulente del lavoro o il commercialista. Non fatelo da soli con una pagina web in mano, nemmeno con questa.
Diciamo anche una cosa sul metodo: qui sotto ogni cifra ha accanto l’articolo di legge da cui viene. Dove non siamo riusciti a verificare un numero su fonte ufficiale, il numero non c’è, e ve lo diciamo.
Chi è il «lavoratore sportivo»
La definizione sta nell’articolo 25 del D.lgs. 36/2021. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, nell’ambito di federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e società o associazioni sportive.
Restano fuori le professioni il cui titolo nasce fuori dall’ordinamento sportivo e che richiedono l’iscrizione a un albo: il medico sociale, per capirci, non è un lavoratore sportivo per questa norma.
In che forma si può inquadrare
Sempre l’articolo 25 prevede due strade:
- Lavoro subordinatoIl rapporto di lavoro dipendente classico.
- Lavoro autonomoComprese le collaborazioni coordinate e continuative — le co.co.co. — che nell’area del dilettantismo sono la forma più diffusa.
Quale delle due sia quella giusta non lo decidete voi in base a cosa costa meno: dipende da come si svolge davvero la prestazione. I contratti collettivi di federazione possono fissare gli indici per distinguerle. Questa è una scelta da fare con il consulente, ed è la scelta da cui dipende tutto il resto.
La soglia fiscale: 15.000 euro
L’articolo 36, comma 6 del D.lgs. 36/2021 dice, testualmente, che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Due parole vanno lette bene. Complessivo annuo: è il totale dei compensi sportivi dilettantistici della persona nell’anno solare, non quello che avete pagato voi. E base imponibile: la soglia agisce prima, sulla formazione dell’imponibile, non è una detrazione che si recupera dopo.
L’Agenzia delle Entrate è tornata sul punto con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, chiarendo che la soglia opera «a monte» sulla determinazione della base imponibile e si applica a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata: subordinato, autonomo o co.co.co., la soglia è quella.
Sopra la soglia si tassa tutto o solo l’eccedenza?
Solo l’eccedenza. La norma esclude dalla base imponibile i compensi «fino all’importo» di 15.000 euro: superare la soglia non fa tornare imponibili i primi 15.000. Entra in imponibile la parte che sta sopra.
Come quella parte venga poi tassata in concreto — con quale categoria di reddito, quali ritenute, quali adempimenti in dichiarazione — dipende dalla forma contrattuale scelta e dalla posizione del collaboratore. Su questo non diamo numeri: è esattamente il punto da portare al consulente del lavoro.
La previdenza è un’altra cosa, e ha un’altra soglia
L’articolo 35, comma 8-bis del D.lgs. 36/2021 stabilisce che la contribuzione è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Sopra quella cifra scattano gli obblighi contributivi, anche se dal punto di vista fiscale il compenso è ancora sotto i 15.000 e quindi non imponibile.
Il comma 8-ter dello stesso articolo prevede poi che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione sia dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. È una misura a termine: nel 2028, se non interviene una proroga, quella riduzione non c’è più.
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo l’iscrizione è alla Gestione separata INPS. Le aliquote non le trovate qui apposta: cambiano di anno in anno, dipendono dal fatto che la persona sia già assicurata altrove e dalla forma del rapporto. Sono un dato da prendere aggiornato dal vostro consulente o dalla circolare INPS dell’anno in corso, non da un articolo.
Cosa deve fare la società, in pratica
Gli adempimenti stanno nell’articolo 28 del D.lgs. 36/2021, e la logica è che passa quasi tutto dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- Comunicazione al RegistroI dati necessari a individuare il rapporto di lavoro sportivo vanno comunicati al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Questa comunicazione sostituisce quella al centro per l’impiego, ed è resa disponibile a INPS e INAIL.
- Libro unico del lavoroL’obbligo può essere assolto in via telematica, in un’apposita sezione dello stesso Registro.
- Prospetto pagaSe il compenso annuale non supera 15.000 euro, l’articolo 28 non ne impone l’emissione.
- Contratto e tracciabilitàIl rapporto va messo per iscritto e i pagamenti vanno fatti con strumenti tracciabili. Non è formalismo: è l’unica cosa che vi difende se qualcuno chiede conto di quei compensi.
Le scadenze e le modalità operative delle comunicazioni periodiche — quando si invia, con che flusso, entro che giorno — non le riportiamo: sono la parte che cambia più spesso e vanno verificate con il consulente del lavoro sulle istruzioni in vigore in quel momento.
L’autocertificazione del collaboratore: sì, è prevista
È il pezzo che tiene in piedi tutto il meccanismo, e molte società non lo raccolgono. Voi sapete quanto avete pagato voi. Non sapete quanto ha incassato quella persona dalle altre società per cui allena. E la soglia dei 15.000 euro è complessiva.
Per questo l’articolo 36, comma 6-bis prevede che all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilasci un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Tradotto in pratica: è il collaboratore a dichiararvi a che punto è della sua soglia, e voi vi regolate su quella dichiarazione. Fatevela dare al momento del pagamento, come dice la norma, e conservatela. Un foglio firmato per ogni pagamento è noioso; spiegare tre anni dopo perché non avete trattenuto nulla, senza avere quel foglio, lo è molto di più.
Questa è materia che si muove
La Riforma dello Sport ha già cambiato più volte pelle, la riduzione contributiva scade a fine 2027 e l’Agenzia delle Entrate ha rimesso mano ai chiarimenti ad agosto 2026. Quando cambia qualcosa che riguarda i compensi sportivi, vi scriviamo. E nient’altro.
Avvisatemi quando cambiaQuesta guida spiega il quadro normativo del lavoro sportivo dilettantistico e indica le fonti da cui provengono le cifre citate: D.lgs. 36/2021 (articoli 25, 28, 35, 36) e circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. Non è una consulenza fiscale né una consulenza del lavoro e non sostituisce il parere di un professionista abilitato. L’inquadramento del singolo collaboratore, il calcolo delle imposte e dei contributi, le aliquote applicabili e le scadenze degli adempimenti vanno verificati caso per caso con il vostro consulente del lavoro o commercialista. Nessuna responsabilità è assunta per decisioni prese sulla base di questa pagina.