Rimborsi ai volontari sportivi: quanto si può dare e cosa va comunicato
Quattrocento euro al mese esistono davvero. Ma sono l’ultimo dei problemi: quello che fa saltare tutto è la comunicazione che nessuno manda.
È l’adempimento più sottovalutato della riforma dello sport. Si sente dire in giro che «ai volontari si possono dare 400 euro», li si dà, e ci si ferma lì. Il rimborso forfettario non è una somma che si può erogare e basta: è un regime che vale solo se ricorrono delle condizioni, e una di queste è una comunicazione trimestrale.
Qui c’è il quadro, con l’articolo accanto a ogni affermazione. Dove la norma non dice, lo scriviamo che non dice.
Chi è il volontario sportivo
Lo definisce l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36: è chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport «in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali». Le sue prestazioni comprendono anche lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
La differenza con il lavoratore sportivo sta in una frase sola, il primo periodo del comma 2: «Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario». Non «poco retribuite». In alcun modo.
E il comma 3 chiude la porta all’uso creativo dell’istituto: il volontariato sportivo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Tradotto: non potete pagare la stessa persona come collaboratore sportivo e poi rimborsarla come volontaria. O l’una o l’altra.
I 400 euro: la cifra è giusta, le condizioni sono quattro
La cifra circola corretta. Il secondo periodo dell’articolo 29, comma 2 — nel testo in vigore dal 31 luglio 2024, dopo le modifiche del D.L. 71/2024 convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166 — prevede che ai volontari sportivi possano essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
Ma la norma non si ferma alla cifra. Perché quel rimborso sia legittimo servono, tutte insieme, queste condizioni.
- Un’occasione qualificataIl rimborso spetta «in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti» dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva anche paralimpici, dal CONI, dal CIP o da Sport e salute S.p.a. (art. 29, comma 2). Non è un rimborso per l’attività ordinaria di tutti i giorni.
- Una delibera — ma non la vostraQui si sbaglia quasi sempre. Il comma 2 dice che il rimborso è ammesso «purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso». «Questi ultimi» sono gli organismi appena elencati: la delibera è della Federazione o dell’ente di promozione, non del vostro consiglio direttivo. Se il vostro ente di affiliazione non ha deliberato, il rimborso forfettario non ha base.
- Il tetto è della persona, non vostroLa circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 precisa che il limite «deve intendersi riferito a ciascun volontario sportivo» e che concorrono alla soglia i rimborsi forfettari erogati da parte di più soggetti. Se il vostro volontario prende già un forfettario da un’altra società, il vostro si somma al suo.
- La comunicazione al RegistroÈ il pezzo che si dimentica, ed è scritto nello stesso comma 2. Sotto trovate come funziona.
La comunicazione: dove, ogni quanto, entro quando
Il terzo periodo dell’articolo 29, comma 2 è testuale, e conviene leggerlo per intero. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Quindi: cadenza trimestrale, termine entro la fine del mese successivo al trimestre, canale il Registro nazionale (RASD). Le prestazioni di gennaio-marzo si comunicano entro il 30 aprile, e così via. La stessa scansione è confermata dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 e dal manuale operativo del Registro pubblicato da Sport e salute.
Sul Registro l’inserimento sta nella sezione Lavoro sportivo, modulo Volontari. Per ogni volontario servono il codice fiscale, l’organismo che ha riconosciuto la manifestazione, il codice dell’attività già trasmessa al Registro, la data di inizio dell’attività e l’importo. La piattaforma non accetta importi pari a zero né superiori a 400 euro mensili.
Forfettario e documentato non sono la stessa cosa
Sono due strade alternative, e vanno tenute separate.
Il rimborso documentato è la restituzione di spese effettivamente sostenute e provate: il biglietto, la ricevuta, la nota spese con i giustificativi allegati. Non ha il tetto dei 400 euro, perché non è un forfait: è il rimborso di quello che il volontario ha anticipato, e sta in piedi finché ci sono i documenti.
Il rimborso forfettario è quello dell’articolo 29, comma 2: non chiede giustificativi, ma in cambio ha il tetto, l’occasione qualificata, la delibera dell’organismo e la comunicazione trimestrale.
Non si cumulano sulla stessa occasione. Su questo la norma tace, ma le delibere degli organismi lo dicono in modo esplicito: la delibera FIGC (comunicato ufficiale n. 117/A del 1° novembre 2024) stabilisce che il forfettario «è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta» e non è cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento. Il testo che vale per voi è quello del vostro ente di affiliazione: chiedetelo e leggetelo.
Sul piano fiscale, non è reddito ma pesa lo stesso
L’articolo 29, comma 2, chiude dicendo che i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Fin qui, buone notizie.
Poi però lo stesso periodo aggiunge che detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6 — quest’ultimo è la soglia dei 15.000 euro annui entro cui i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 lo conferma per esteso: anche quando non sono reddito, i forfettari erodono il plafond dei 15.000 euro.
Il che ha una conseguenza pratica che vale la pena scrivere in chiaro: per sapere se siete nei limiti dovete sapere cosa quella persona ha preso altrove. La delibera FIGC, per esempio, chiede all’ente di acquisire dal volontario un’autocertificazione sugli eventuali altri rimborsi forfettari percepiti nello stesso mese. È una cautela che ha senso ovunque, non solo nel calcio.
E se non si comunica?
Qui bisogna essere onesti su cosa la norma dice e cosa non dice.
Quello che dice: la comunicazione al Registro è un obbligo («gli enti eroganti sono tenuti a comunicare…»), ed è scritta nello stesso comma che consente il rimborso forfettario, insieme alle altre condizioni.
Quello che non dice: l’articolo 29 non prevede una sanzione espressa per l’omessa o tardiva comunicazione, e la circolare 7/E del 2026 non ne indica una. Chi vi promette la cifra esatta della multa sta andando oltre il testo.
Il rischio concreto è un altro, ed è più serio di una multa: una somma erogata fuori dalle condizioni dell’articolo 29 non è un rimborso forfettario. Diventa qualcos’altro — e qualcos’altro, in un rapporto tra un ente e una persona che presta attività, ha nomi che non vi piacciono. Considerato che la comunicazione arriva a Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, la parte che dovete presidiare è questa.
Come si qualifichi in concreto un rimborso erogato senza delibera o senza comunicazione non è stabilito da una fonte ufficiale che possiamo citarvi. Se siete in questa situazione, è esattamente il caso da portare al consulente del lavoro, non da risolvere leggendo una pagina web.
Le tre domande da fare al vostro ente di affiliazione
Non sono domande da consulente. Sono domande da segreteria, e la risposta è un documento.
- Avete deliberato ai sensi dell’art. 29, comma 2?Fatevi mandare il testo. Senza quella delibera, il forfettario non ha base — e la delibera vi dice anche quali spese e quali attività sono ammesse.
- Quali nostre manifestazioni sono «riconosciute»?Le delibere elencano gare a calendario, tornei con nullaosta, eventi di formazione autorizzati. Le attività ordinarie di allenamento tipicamente non ci sono.
- Chi materialmente carica i dati sul Registro?La norma mette l’obbligo in capo all’ente erogante. Se il rimborso lo pagate voi, tocca a voi: verificate di avere le credenziali e il codice attività giusto prima della scadenza, non il 29 del mese.
Le fonti, se volete leggerle
Tutto quello che c’è scritto sopra viene da tre documenti pubblici: l’articolo 29 del D.lgs. 36/2021 nel testo in vigore dal 31 luglio 2024, consultabile su normattiva.it; la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 sulla riforma dello sport, scaricabile da agenziaentrate.gov.it; e il manuale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sulla gestione dei volontari, pubblicato su registro.sportesalute.eu. La delibera citata come esempio è il comunicato ufficiale FIGC n. 117/A del 1° novembre 2024, che vale per il calcio e per nessun altro.
Su questa materia cambia tutto in fretta
L’articolo 29 è già stato riscritto una volta, e i chiarimenti dell’Agenzia arrivano a distanza di anni. Quando cambia qualcosa che riguarda le società sportive — una norma, una circolare, una scadenza — vi scriviamo, e nient’altro.
Avvisatemi quando cambiaQuesta guida spiega il quadro normativo dei rimborsi ai volontari sportivi e cita le fonti ufficiali da cui è tratto. Non è una consulenza del lavoro né fiscale e non sostituisce il parere di un professionista. La materia è recente, in parte non ancora chiarita, e le condizioni operative dipendono dalle deliberazioni del vostro ente di affiliazione, che possono differire da quelle qui citate a titolo di esempio. Prima di erogare rimborsi forfettari, verificate la vostra posizione con il consulente del lavoro e con la vostra Federazione o Ente di promozione sportiva. Nessuna cifra, scadenza o adempimento indicato in questa pagina va applicato al caso concreto senza quella verifica.